La normativa per il superamento delle barriere architettoniche prevede al suo interno una serie di meccanismi di controllo e verifica, a garanzia della sua applicazione.
Vediamo come sono affrontati questi aspetti e come i controlli si fanno più stringenti passando dalla semplice edilizia privata alle opere aperte al pubblico.
Ai progettisti la norma richiede che vi sia conformità tra gli elaborati grafici del progetto e le disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche e che tale conformità sia espressamente dichiarata. E’ quanto prevede l’art. 4 della legge n.13, il cui campo di applicazione è riconducibile agli edifici privati.
Tale obbligo è nuovamente espresso all’art. 7.3 del DM 236/89, decreto attuativo della legge n. 13, che recita “la conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l’idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della legge.”
Agli uffici tecnici dei comuni, in merito alle verifiche da attuare, lo stesso articolo indica che “il rilascio dell’autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall’Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti. L’eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.”
I controlli sono dunque incrociati, da un lato vi è il progettista che dichiara la conformità del progetto e dall’altro vi è il comune che la verifica.
Questo è quanto afferisce agli edifici privati, almeno quelli non aperti al pubblico, dato che questi ultimi sono soggetti a obblighi e verifiche più stringenti, introdotte dall’articolo 24 della legge 104/92 e riprese dall’art. 82 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Nei casi di edifici pubblici e aperti al pubblico è chiesto al progettista di allegare non solo la dichiarazione di conformità ma anche una documentazione grafica.
“Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, …, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, …”
Inoltre all’ufficio tecnico preposto al controllo, la norma chiede che il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla verifica di conformità del progetto e aggiunge che “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.”
Da qualunque parte si guardi la materia si comprende che i controlli sono previsti su più fronti e che in caso di edifici privati aperti al pubblico si fanno ancora più stringenti, fino a prevedere sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza.
Infine la stessa L 104, ripresa dal DPR 380, arriva a indicare la possibilità, in caso l’opera risulti “inutilizzabile” da parte di persone con disabilità, di dichiarare l’opera inagibile.
Una domanda allora sorge spontanea.
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Riferimenti di legge
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”
Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
art. 77 (L). Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1).
art. 82 (L). Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109).