La Presidenza del Consiglio dei Ministri in Conferenza Unificata, il 20 ottobre 2016, ha sancito l’intesa tra il Governo, le regioni e i comuni per l’adozione del regolamento edilizio tipo che stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali (GU n. 268 del 16-11-2016).
Lo schema è in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
I suoi contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni riguardanti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
Lo schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) è integrato da due documenti che riportano le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato B).
I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali allo Schema, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell’Accordo sancito.
Le Regioni ordinarie entro centottanta giorni dall’adozione dell’intesa sono tenute al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.
Le Regioni nel rispetto della struttura generale dello schema possono specificare e/o semplificare l’indice e in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.
Il regolamento edilizio si articola in due Parti:
– una Prima Parte, “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia”, dove è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
– una Seconda Parte, “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”, dove è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.
Regolamento edilizio unico, Barriere Architettoniche e Progettazione Universale
Nella definizione della disciplina regolamentare della Seconda Parte viene richiesto ai Comuni di osservare una serie di principi generali tra cui l’applicazione della Progettazione Universale e del superamento delle barriere architettoniche:
“I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali: ….
e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l’applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
…”.
Un successivo richiamo è nella Parte Seconda, al Capo VI Elementi costruttivi, che cita tra le disposizioni regolamentari il “superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche”.