L’Italia a partire dal 2006 si è dotata di una normativa per la tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, vediamone i contenuti e il funzionamento previsto.
Si tratta della legge 1° marzo 2006, n. 67 recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni“.
La discriminazione in generale non è un problema da sottostimare né tantomeno quando esso riguarda persone con disabilità. In un precedente nota informativa sul blog avevo presentato l’indagine Eurobarometro 2015 sulla percezione della discriminazione in Europa e di come anche le persone disabili e anziane siano tra i gruppi potenzialmente esposti a tale rischio.
La finalità della legge 67 è di promuove la “parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità” ai sensi dell’articolo 3 della nostra Costituzione.
La legge è costituita di 4 articoli:
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
Art. 2- Nozione di discriminazione
Art. 3 – Tutela giurisdizionale
Art. 4 – Legittimazione ad agire
Le persone con disabilità, secondo tale norma, sono da ricondurre alla definizione dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che recita: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Di particolare interesse è la nozione di discriminazione della legge 67, che può essere diretta o indiretta, e la spiegazione dei comportamenti indesiderati che possono dare origine ad una situazione critica (art.2).
“Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.”
“Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”
“Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.”
Il giudice, una volta accolto il ricorso, secondo l’art. 3, ordina la cessazione dell’atto discriminatorio e adotta provvedimenti atti a rimuoverne gli effetti, compreso un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. In caso di richiesta ordina anche il risarcimento del danno economico eventualmente quantificato.
Infine, secondo l’art. 4, la persona con disabilità può farsi rappresentare in giudizio da un’associazione tra quelle individuate ad agire con decreto del Ministro delle pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
“Sono altresì legittimati ad agire … in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. “
Queste stesse associazioni sono legittimate ad agire anche nei casi in cui eventuali comportamenti discriminatori assumano carattere collettivo.
Per rispondere alle indicazioni della legge 67 è stata così costituita la Commissione di Valutazione, incaricata dell’istruttoria delle domande di riconoscimento della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, da parte delle associazioni e degli enti. L’attuale commissione di valutazione è quella istituita con Decreto del Ministero per le Pari Opportunità del 31/10/2008.
L’elenco delle Associazioni e degli Enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni, è stato approvato con Decreto 30 Aprile 2008 dei Ministri per i Diritti e le Pari Opportunità e della Solidarietà Sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 149 del 27/06/2008.
Vai alla legge 67/2006 scaricabile al seguente link del Ministero del Lavoro
Per aggiornamenti ed integrazioni vai alla pagina di riferimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali