Il tema dell’accessibilità urbana viene introdotto a pieno titolo nella normativa italiana con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
Gli “spazi pubblici” sono inclusi nel campo di attuazione di questo provvedimento che prescrive in diversi articoli le indicazioni per le aree edificabili, le opere di urbanizzazione e quelle di arredo urbano.
Anche se ad oggi non disponiamo di una definizione ufficiale di accessibilità urbana questa si può in qualche modo desumere da quella di accessibilità contenuta nel DM 236/89 traslata nel contesto di uno spazio pubblico.
“Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia” (art. 2 DM 236/89).
Il DPR 503/96 prescrive infatti che i progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale.
Ritengo tuttavia utile osservare che un’anticipazione al tema dell’accessibilità degli spazi urbani ci era stata fornita dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 24.
Nel prescrivere le integrazioni “relative all’accessibilità degli spazi urbani” da apportare ai P.E.B.A. – Piani per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche – (introdotti dall’art. 32 L 41/86), la legge detta anche l’obbligo di fare riferimento a tre aspetti degli spazi urbani:
- l’individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili,
- l’installazione di semafori acustici per non vedenti,
- la rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
Nel DPR 503 sono 8 gli articoli che contengono riferimenti che guidano il tecnico nella progettazione accessibile in questo ambito specifico, tenendo conto che il nuovo atteggiamento progettuale, anche per spazi ed edifici pubblici è quella del concetto di prestazionalità, ereditato dall’approccio della normativa vigente per spazi ed edifici privati (L 13/89 e DM 236/89). Il DPR rimanda inoltre il tecnico per alcuni dettagli sui criteri e le specifiche tecniche a contenuti del DM 236/89.
Ecco l’elenco degli articoli per progettare l’accessibilità urbana:
- Art. 3. Aree edificabili
- Art. 4. Spazi pedonali
- Art. 5. Marciapiedi
- Art. 6. Attraversamenti pedonali
- Art. 7. Scale e rampe
- Art. 8. Servizi igienici pubblici
- Art. 9. Arredo urbano
Art. 10. Parcheggi
Risulta utile la lettura di tutto il DPR ma ritengo utile sottolineare ancora alcuni aspetti d’interesse per la progettazione accessibile degli spazi urbani:
- nell’elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici vanno scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche
- gli elementi di arredo e le strutture con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili
- le tabelle ed i dispositivi segnaletici, le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica, vanno installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote
- le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili
- i varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile
- il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm
- la larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote
- nei servizi igienici pubblici deve essere prevista l’accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
A questo punto al progettista non resta che l’ulteriore sfida di incrociare queste indicazioni con le norme di settore costituite, ad esempio, dal Codice della Strada.
Appendice normativa sui P.E.B.A. (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche)
Legge 28 febbraio 1986, n. 41
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” TITOLO XII Disposizioni diverse.
Articolo 32
- Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
- Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
Articolo 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
- I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.